dell'Avvocato Daniela Di Rocco.
Il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 2863/2014 è intervenuto in materia di trasferimento per mandato elettorale. Nelaso di specie, un agente scelto della Polizia di Stato, a seguito delle elezioni comunali è stato eletto alla carica di consigliere in un Comune della Provincia di Lecce e, al fine di poter svolgere
il proprio mandato elettorale, ha formulato istanza di trasferimento dal Posto di Polizia dove prestava servizio per una qualunque sede sita nella Provincia di Lecce. Il Ministero dell’Interno, in accoglimento di tale istanza, ha provveduto al trasferimento, ai sensi dell’articolo 78, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, presso il Commissariato di P.S. di un Comune in Provincia di Lecce, con riserva di “rivalutare la posizione del dipendente al termine del mandato elettorale”. Con successiva nota il Ministero, scaduto tale mandato elettorale, ha comunicato all’interessato, che non era stato rieletto alla carica di consigliere, l’avvio dell’iter procedurale per il trasferimento nella sede di provenienza. L’interessato ha presentato delle proprie osservazioni al Ministero, facendo rilevare che le sopraggiunte esigenze di famiglia (avendo lo stesso nel frattempo contratto matrimonio dalla cui unione erano nati due figli) ostavano, a suo avviso, al suo trasferimento presso la sede di provenienza. Con successiva nota, tuttavia, il Ministero, rigettando le predette osservazioni, ha disposto il trasferimento del poliziotto alla sede di provenienza, ritenendo cessati i presupposti contemplati dal citato articolo 78, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000. Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Puglia, sezione staccata di Lecce che, con sentenza n. 883 del 29.3.2010, ha rigettato il ricorso. Avverso tale sentenza l’interessato ha proposto appello. Il Consiglio ha ritenuto l’appello infondato, statuendo che: “La sentenza impugnata ha rilevato che il trasferimento del dipendente, previsto dall’art. 78, comma 6, del d. lgs. 267/2000, ha il carattere della temporaneità e non della definitività, in quanto legato al mandato amministrativo ed esorbitando, quindi, dalla normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, ed ha ritenuto irrilevante il nomen iuris usato nel provvedimento (revoca), atteso che comunque nello stesso si dispone il ritorno dell’interessato alla sede di appartenenza. Si tratta di valutazione immune da censura, poiché conforme al consolidato principio di diritto secondo il quale la disposizione dell’art. 78, comma 6, del d. lgs. 267/2000, laddove impone all’Amministrazione di valutare “con priorità” l’istanza di avvicinamento temporaneo, proposta dal dipendente pubblico che faccia valere il proprio interesse ad un più agevole esercizio del mandato elettivo, deve essere intesa nel senso che questo tipo di trasferimento temporaneo, poiché indissolubilmente legato al mandato amministrativo, si colloca al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, anche per non penalizzare le aspettative di chi è inserito da lungo tempo nelle relative graduatorie (v., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 14.2.2012, n. 705)”. Sulla base di quanto argomentato dai giudici di Palazzo Spada, si può correttamente affermare che il trasferimento di cui all’articolo 78, comma 6, D. Lgs. n. 267/2000 comporta, quale diretto e indefettibile corollario, la temporaneità, trasformandosi esso altrimenti non in un beneficio funzionale all’espletamento del mandato amministrativo, ma in un inammissibile privilegio. Infatti, come precisato nella sentenza in esame, detto trasferimento va mantenuto al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, e deve essere istruito a parte, come del resto tutte le domande di trasferimento presentate per avvalersi di specifici benefici previsti dalla legge. Tutto ciò considerando che la disposizione non fa sorgere alcun diritto soggettivo al trasferimento in capo al dipendente, dovendo comunque l’istanza essere esaminata tenendo conto delle esigenze organizzative dell’Amministrazione e compatibilmente con esse. Da quanto sin qui esposto, consegue che le esigenze familiari dell’interessato, secondo il Collegio, non possono influire sulla legittimità del provvedimento, non avendo egli acquisito titolo a permanere presso il Commissariato cui era stato trasferito, come si legge nel provvedimento stesso, al di fuori dell’eccezionale beneficio concessogli ai sensi dell’articolo 78, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 2863/2014 è intervenuto in materia di trasferimento per mandato elettorale. Nelaso di specie, un agente scelto della Polizia di Stato, a seguito delle elezioni comunali è stato eletto alla carica di consigliere in un Comune della Provincia di Lecce e, al fine di poter svolgere
il proprio mandato elettorale, ha formulato istanza di trasferimento dal Posto di Polizia dove prestava servizio per una qualunque sede sita nella Provincia di Lecce. Il Ministero dell’Interno, in accoglimento di tale istanza, ha provveduto al trasferimento, ai sensi dell’articolo 78, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, presso il Commissariato di P.S. di un Comune in Provincia di Lecce, con riserva di “rivalutare la posizione del dipendente al termine del mandato elettorale”. Con successiva nota il Ministero, scaduto tale mandato elettorale, ha comunicato all’interessato, che non era stato rieletto alla carica di consigliere, l’avvio dell’iter procedurale per il trasferimento nella sede di provenienza. L’interessato ha presentato delle proprie osservazioni al Ministero, facendo rilevare che le sopraggiunte esigenze di famiglia (avendo lo stesso nel frattempo contratto matrimonio dalla cui unione erano nati due figli) ostavano, a suo avviso, al suo trasferimento presso la sede di provenienza. Con successiva nota, tuttavia, il Ministero, rigettando le predette osservazioni, ha disposto il trasferimento del poliziotto alla sede di provenienza, ritenendo cessati i presupposti contemplati dal citato articolo 78, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000. Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Puglia, sezione staccata di Lecce che, con sentenza n. 883 del 29.3.2010, ha rigettato il ricorso. Avverso tale sentenza l’interessato ha proposto appello. Il Consiglio ha ritenuto l’appello infondato, statuendo che: “La sentenza impugnata ha rilevato che il trasferimento del dipendente, previsto dall’art. 78, comma 6, del d. lgs. 267/2000, ha il carattere della temporaneità e non della definitività, in quanto legato al mandato amministrativo ed esorbitando, quindi, dalla normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, ed ha ritenuto irrilevante il nomen iuris usato nel provvedimento (revoca), atteso che comunque nello stesso si dispone il ritorno dell’interessato alla sede di appartenenza. Si tratta di valutazione immune da censura, poiché conforme al consolidato principio di diritto secondo il quale la disposizione dell’art. 78, comma 6, del d. lgs. 267/2000, laddove impone all’Amministrazione di valutare “con priorità” l’istanza di avvicinamento temporaneo, proposta dal dipendente pubblico che faccia valere il proprio interesse ad un più agevole esercizio del mandato elettivo, deve essere intesa nel senso che questo tipo di trasferimento temporaneo, poiché indissolubilmente legato al mandato amministrativo, si colloca al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, anche per non penalizzare le aspettative di chi è inserito da lungo tempo nelle relative graduatorie (v., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 14.2.2012, n. 705)”. Sulla base di quanto argomentato dai giudici di Palazzo Spada, si può correttamente affermare che il trasferimento di cui all’articolo 78, comma 6, D. Lgs. n. 267/2000 comporta, quale diretto e indefettibile corollario, la temporaneità, trasformandosi esso altrimenti non in un beneficio funzionale all’espletamento del mandato amministrativo, ma in un inammissibile privilegio. Infatti, come precisato nella sentenza in esame, detto trasferimento va mantenuto al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, e deve essere istruito a parte, come del resto tutte le domande di trasferimento presentate per avvalersi di specifici benefici previsti dalla legge. Tutto ciò considerando che la disposizione non fa sorgere alcun diritto soggettivo al trasferimento in capo al dipendente, dovendo comunque l’istanza essere esaminata tenendo conto delle esigenze organizzative dell’Amministrazione e compatibilmente con esse. Da quanto sin qui esposto, consegue che le esigenze familiari dell’interessato, secondo il Collegio, non possono influire sulla legittimità del provvedimento, non avendo egli acquisito titolo a permanere presso il Commissariato cui era stato trasferito, come si legge nel provvedimento stesso, al di fuori dell’eccezionale beneficio concessogli ai sensi dell’articolo 78, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.