3 gennaio 2015

Il sindaco illegittimamente sciolto per mafia non è risarcito

dell'Avvocato Fabrizio Vomero.

Può il Sindaco di un Comune sciolto per sospette infiltrazioni mafiose, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, ottenere un risarcimento da parte dello Stato qualora il provvedimento di scioglimento si riveli illegittimo? Si è occupato della questione il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 748 del 29 gennaio 2015. 
Nel caso esaminato, sulla base di presunte influenze malavitose, un Comune della Calabria era stato sciolto per 18 mesi con un D.P.R. successivamente annullato con decisione pronunciata nel 2005 da parte del medesimo Consiglio di Stato. 

L’ormai ex Sindaco del Comune calabrese aveva, quindi, deciso di agire dinanzi al Tar Lazio per essere risarcito di tutti i danni patiti in conseguenza del provvedimento dichiarato illegittimo: in tal senso, il ricorrente lamentava, oltre alle sofferenze fisiche e psichiche sopportate, la perdita delle indennità connesse alla carica di Sindaco ed agli altri incarichi che avrebbe potuto conseguire, nonché i pregiudizi subiti in relazione alla propria immagine (anche professionale), alla vita familiare e sociale ed alle prospettive di carriera.

Il Tar Lazio aveva respinto il ricorso dell’ex Sindaco ritenendo che, in capo all’Amministrazione, non sussistessero profili di colpa rilevanti ai sensi della normativa civilistica in materia di illecito extracontrattuale. Secondo il Tribunale Amministrativo, infatti, l’ampiezza degli elementi fattuali e documentali raccolti in sede istruttoria, unitamente all’ampia discrezionalità che l’ordinamento ricollega ai provvedimenti di scioglimento degli enti locali a norma del citato art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, consentivano di escludere che l’Amministrazione potesse essere ritenuta civilmente responsabile dei danni lamentati dal ricorrente.

La sentenza del Tar Lazio è stata, dunque, impugnata dinanzi al Consiglio di Stato con riproposizione delle stesse censure già esposte in primo grado, con particolare riferimento all’affermazione della colpa dell’Amministrazione, responsabile, secondo l’appellante, di non aver valutato elementi e fatti risultanti dal procedimento svolto in sede penale e di non aver considerato la memoria di parte prodotta alla fine dei lavori della Commissione prefettizia d’indagine nominata per l’accesso agli atti del Comune.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando in toto la decisione di primo grado.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, invero, l’annullamento del decreto di scioglimento del Comune non è di per sé sufficiente a dimostrare la colpevolezza dell’Amministrazione che quel provvedimento aveva adottato.

L’atto di scioglimento, infatti, si pone a conclusione di un procedimento assai complesso ed articolato che si fonda su valutazioni notevolmente discrezionali di circostanze che possono anche essere indipendenti da singoli imputazioni personali o da indagini penali.

Tali elementi talvolta, pur non apparendo univoci, evidenziano, per il loro complessivo valore indiziario, un quadro sintomatico plausibile di infiltrazioni mafiose all’interno dell’ente locale tali da condizionarne l’azione. Si spiega, in tal modo, l’esigenza che l’azione delle Autorità chiamate all’opportuna sorveglianza sia quanto più rapida e decisa.

Ne deriva che la condotta dell’Amministrazione debba essere valutata tenendo in debito conto l’urgenza e la doverosità dell’intervento in presenza di elementi che lascino intendere la presenza di contaminazioni malavitose dell’attività amministrativa di un Comune. In questa ottica, il Consiglio di Stato non ha rinvenuto elementi idonei a dimostrare la mala fede dell’Amministrazione, e neppure la sussistenza di gravi mancanze.

Del resto, il decreto di scioglimento non è finalizzato a reprimere la condotta di singoli soggetti che siano in qualche modo ritenuti responsabili dell’accaduto, ma piuttosto a salvaguardare l’Amministrazione comunale. In altri termini, il provvedimento non era diretto a “nuocere” all’ex Sindaco, ma soltanto a tutelare il Comune.

Da ultimo, il Consiglio di Stato ha sottolineato che, all’accoglimento della domanda risarcitoria, ostava anche la mancata dimostrazione dei danni lamentati, i quali, anche a prescindere da quanto esposto a proposito dell’insussistenza dei profili di colpa, devono essere provati con certezza e non possono essere presunti attraverso il richiamo a generici principi di probabilità. Quanto detto vale anche in relazione alla domanda di risarcimento dell’indennità di carica non percepita, la quale presuppone l’effettivo esercizio delle funzioni di Sindaco.