di Giorgio Lovili.
Si tratta di una scadenza storica quella che si è compiuta con l'avvio negli enti locali dei nuovi principi contabili. Da primo gennaio 2015 si cambia! Sotto il nome di "armonizzazione dei sistemi contabili"si da' attuazione, dopo i rinvii e le sperimentazioni, alla riforma delineata nel Dlgs n.118/2011 e modificata con il Dlgs. n.126/2014. Nonostante l'immagine edulcorata che suggerisce il termine "armonizzazione" si tratta, invero, di una riforma contabile assai profonda ed impegnativa per il futuro non solo degli enti locali ma di tutta la pubblica amministrazione. Un primo aspetto da mettere in risalto infatti è l'intento di unificare le scritture contabili in funzione del miglioramento della raccordabilità dei conti pubblici con il sistema europeo.
Lo strumento per rendere possibile tale operazione è costituito dal "piano integrato dei conti" per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali mentre la modalità di esecuzione è data dalla nuova articolazione delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniale definita in modo da evidenziare il raccordo, anche sotto l'aspetto temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniale. Nel nuovo sistema contabile integrato la contabilità finanziaria rimane nella sua valenza originaria in funzione autorizzatoria e di rendicontazione gestionale ma è affiancata dalla contabilità economico patrimoniale. Con tale integrazione sarà possibile rilevare i costi/oneri ed i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni effettuate dagli enti locali e da tutte le PA.
In concreto il sistema contabile così integrato consentirà di raggiungere un triplice risultato innovativo: rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed utilizzate nell'esercizio finanziario permettendo; in tal modo il monitoraggio/verifica/ottimizzazione delle previsioni finanziarie; rilevare le variazioni del patrimonio dell'ente come indicatore dei risultati di gestione e della determinazione della complessiva ricchezza a disposizione per il futuro dell'amministrazione; permettere l'elaborazione del conto consolidato rappresentativo anche delle realtà esterne all'ente ma ad esso afferente (enti di proprietà, organismi strumentali, aziende e società partecipate, organismi controllati).
Si tratta di una scadenza storica quella che si è compiuta con l'avvio negli enti locali dei nuovi principi contabili. Da primo gennaio 2015 si cambia! Sotto il nome di "armonizzazione dei sistemi contabili"si da' attuazione, dopo i rinvii e le sperimentazioni, alla riforma delineata nel Dlgs n.118/2011 e modificata con il Dlgs. n.126/2014. Nonostante l'immagine edulcorata che suggerisce il termine "armonizzazione" si tratta, invero, di una riforma contabile assai profonda ed impegnativa per il futuro non solo degli enti locali ma di tutta la pubblica amministrazione. Un primo aspetto da mettere in risalto infatti è l'intento di unificare le scritture contabili in funzione del miglioramento della raccordabilità dei conti pubblici con il sistema europeo.
Lo strumento per rendere possibile tale operazione è costituito dal "piano integrato dei conti" per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali mentre la modalità di esecuzione è data dalla nuova articolazione delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniale definita in modo da evidenziare il raccordo, anche sotto l'aspetto temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniale. Nel nuovo sistema contabile integrato la contabilità finanziaria rimane nella sua valenza originaria in funzione autorizzatoria e di rendicontazione gestionale ma è affiancata dalla contabilità economico patrimoniale. Con tale integrazione sarà possibile rilevare i costi/oneri ed i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni effettuate dagli enti locali e da tutte le PA.
In concreto il sistema contabile così integrato consentirà di raggiungere un triplice risultato innovativo: rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed utilizzate nell'esercizio finanziario permettendo; in tal modo il monitoraggio/verifica/ottimizzazione delle previsioni finanziarie; rilevare le variazioni del patrimonio dell'ente come indicatore dei risultati di gestione e della determinazione della complessiva ricchezza a disposizione per il futuro dell'amministrazione; permettere l'elaborazione del conto consolidato rappresentativo anche delle realtà esterne all'ente ma ad esso afferente (enti di proprietà, organismi strumentali, aziende e società partecipate, organismi controllati).
Si tratta, come è possibile
constatare, di un sistema contabile che per gli aspetti di indubbia discontinuità
con il precedente (Dlgs.n.77/1995) ha bisogno di gradualità in sede operativa. Di
ciò si è fatto carico il legislatore prevedendone l'applicazione in tre fasi/sequenze
distinte per il triennio a venire. Infatti il 2015 sarà caratterizzato dal
cosiddetto "doppio binario" con i nuovi schemi di bilancio e la
coabitazione della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale); il 2016 troveranno
applicazione il principio della contabilità economica e le novità in tema di
variazioni di bilancio per il 2017 si dovrà realizzare l'abbandono delle
codifiche Siope con i codici del piano integrato dei conti ed bilancio
consolidato.
Da subito tuttavia (quindi dal
2015) dovrà prendere corpo un nuovo sistema di programmazione orientato su
un'estensione temporale minima di tre anni dei principali documenti: Bilancio Pluriennale
Finanziario (BPF) e Piano Esecutivo di Gestione (PEG) con il bilancio annuale
relegato
- si fa per dire - al ruolo di
semplice allegato. L'allargamento della base temporale della programmazione
finanziaria con la conseguente estensione della funzione autorizzatoria alle previsioni
di impegno di spesa ultra annuali ed agli accertamenti ed agli incassi, accresce
innanzitutto la valenza informativa di tutte le previsioni finanziarie ma
risponde soprattutto a quella che dovrebbe essere la funzione della
programmazione: fissare un realistico lasso temporale entro cui, nell'ambito di
una previsione quali quantitativa delle scelte strategiche in base alle esigenze
territoriali della popolazione di riferimento, si possano valutare i
comportamenti delle amministrazioni. La predisposizione del BPF (e del PEG), nonché
la loro successiva gestione, è incentrata su un documento che il legislatore ha
introdotto innovativamente come strumento obbligatorio di programmazione di
base per l'ente: il documento unico di programmazione (DUP). Si tratta del
documento fondamentale della programmazione, presupposto imprescindibile per
l'approvazione del BPF, e rispetto ad esso distinto giuridicamente, assorbente
la vecchia Relazione previsionale e programmatica e comprendente la
programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La natura
strategica del DUP (una vaga somiglianza di questo documento si trova nel Piano
Generale di Sviluppo presente come elemento facoltativo di programmazione nel precedente
ordinamento ma mai effettivamente entrato nella programmazione locale), è
attestata anche dal fatto che tale documento sviluppa e si concretizza le linee
programmatiche contenute nel programma di mandato del Sindaco.
Se puntare sulla programmazione è
un tassello fondamentale per dare ordine alle risorse e poter verificare in
coerenza i risultati gestionali, l'ulteriore tassello in direzione di una
contabilità trasparente e veritiera è rappresentata dalla realizzazione del
cosiddetto principio della "contabilità finanziaria rafforzata" attraverso
il quale il legislatore ha inteso porre rimedio alle due tendenze negative nei
bilanci pubblici: risultati di amministrazione gonfiati da residui attivi che
risultano di difficile esazione e caratterizzati da residui passivi a cui non
corrispondono reali obbligazioni giuridiche. E ' su questo punto che si
concentra l'attenzione del legislatore fissando nel concetto di
"esigibilità" il
principio su cui deve ruotare il sistema gestionale e contabile degli enti
locali. Il nuovo postulato della competenza finanziaria, infatti, distingue la
nascita dell'obbligazione dalla sua scadenza attraverso la registrazione degli
accertamenti e degli impegni nel momento del perfezionamento dell'obbligazione
giuridica e la successiva imputazione nell'anno in cui tale obbligazione scade.
L'adozione del criterio della "esigibilità" dei crediti e dei debiti
avrà come primo
effetto quello di diminuire la
formazione dei residui attivi e passivi ora che la gestione dei bilanci trasparente
e veritiera.
Trattandosi di un "iter"
appena iniziato, il legislatore ha disposto due misure contabili: la creazione
del "fondo pluriennale vincolato" (in particolare riferito a spese di
investimento ma anche riguardanti il finanziamento delle spese di parte
corrente e formato secondo il principio della esigibilità a garanzia della
copertura degli impegni imputati agli esercizi successivi), come strumento gestionale
contabile permanente e, come misura temporanea ed eccezionale, il
"riaccertamento" straordinario dei residui in vigore contestualmente
ai nuovi principi contabili e cioè all'1 gennaio 2015. La
straordinarietà dell'operazione comporta la sua irripetibilità e la sua
chiusura in un tempo tecnico inderogabile:
l'approvazione del rendiconto del bilancio 2014.
È l'applicazione del nuovo principio
di competenza finanziaria "potenziata" che impone di adeguare i
residui attivi e passivi al nuovo criterio dell'esigibilità dell'obbligazione
giuridica per verificare le ragioni del loro mantenimento in bilancio.
Ed è di tutta evidenza la
rilevanza che questa operazione potrà portare in relazione al mantenimento
nella gestione finanziaria del principio della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Essa infatti può portare a risultati di amministrazione che, a differenza delle
risultanze accertate alla chiusura del conto del bilancio 2014 in base alla
disciplina previgente, si chiudono in disavanzo con evidenti ripercussioni
sulla programmazione dei futuri esercizi per riparare a quello che, con un
termine edulcorato, si chiama "disavanzo tecnico " ma che, in realtà,
sarà il fardello del debito da smaltire in arco
temporale per la verità assai lungo (trent'anni, come richiesto dall'Anci) ma
conferirà ali bilanci dei prossimi esercizi ulteriori elementi di rigidità in
un contesto di risorse oltremodo deficitarie rispetto alle esigenze pubbliche.
Ma, si dirà, il "riaccertamento"
potrebbe anche determinare l'esistenza anche di un "avanzo tecnico", ciò
tuttavia andrebbe ad incrementare il cosiddetto "fondo pluriennale
vincolato" senza un concreto effetto a carico dell'esercizio finanziario
in atto e, comunque, con effetti di rigidità (anche se positivi) sulla
programmazione pluriennale.
Siamo dunque, con l'avvio dell'applicazione
dei nuovi principi contabili, ad una sorta di "Stop and go" della
contabilità pubblica ed in particolare di quella degli enti locali. Di quegli
enti cioè che, erogando buona parte dei servizi essenziali per i cittadini,
devono dimostrare capacità di programmazione ed efficienza di gestione in
funzione di un'azione mirata alle esigenze della cittadinanza di riferimento.
L'avvio della nuova contabilità è
anche, come si può intuire, la "operazione verità" riguardo a chi, in
passato, ha saputo meglio gestire gli interessi pubblici di riferimento ma sarà
soprattutto l'avvio di un nuovo modo di gestire i conti che necessita di
cultura e sensibilità nuove verso l'interesse pubblico.
Gli strumenti ora ci sono. Ma i
fatti finora dimostrano che siamo ancora molto lontani dalla metà. Come
dire: "It's a long way to Tipperary"!