a cura di Lucia Pitzurra
Una delle principali
novità delle direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (direttiva settori
classici), della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione e della direttiva 2014/25/UE sui settori speciali è rappresentata
dall’attenzione che il Legislatore europeo dedica alla fase dell’esecuzione del
contratto e, in particolare, alla possibilità per le amministrazioni di
apportare modifiche al contratto in corso di esecuzione (in passato gli
offerenti potevano presentare varianti) ( CFR. art 72 D. appalti, art 43 D.
concessioni e art 89 D. settori speciali).
Si procede senza nuova
gara in caso di modifiche non
sostanziali (tassatività).
In subordine è fissato un
criterio basato sul valore della modifica: soglie de minimis ( o di
irrilevanza) ove al di sotto di soglie di rilevanza europea, al di sotto del
10% del valore iniziale del contratto per contratti di servizio o fornitura, al
di sotto del 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.
Se modifiche successive il valore della soglia de minimis verrà accertato sulla
base del valore complessivo netto delle stesse
Tuttavia la modifica
non può alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro
La legge delega per il
recepimento delle tre direttive costituenti il pacchetto normativo del 2014 (settori
classici, settori speciali e concessioni) mira all’emanazione di un unico testo
normativo denominato Codice dei contratti pubblici e delle concessioni.
La novità più importante è la
scelta di affidare il compito di rendere operativi i capisaldi del nuovo codice
attraverso linee guida emanate dal Mit su proposta dell'Anac: una forma di
regolazione più flessibile («soft law»),
Le procedure: dovranno essere
più leggere, più concertate, più veloci. E che rimetta al centro il ruolo della
progettazione, quello delle stazioni appaltanti come controllori e, soprattutto
il merito delle imprese, valutate non più solo sulla base di elementi formali
ma anche di criteri reputazionali la scelta di riservare una quota di lavori in
house per le autostrade (20%), o l'alleggerimento, a favore dei piccoli Comuni,
delle regole sulle centrali di committenza regionali.
Per i servizi ad alta
intensità di manodopera andranno create regole specifiche rispetto agli altri
settori. Viene inoltre previsto il divieto di affidare al prezzo più basso gli
appalti in cui il costo della manodopera è pari ad almeno il 50% del valore del
contratto. La norma è particolarmente attesa dal settore dei servizi.
All’Anac vengono attribuiti poteri e
funzioni aggiuntive “di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e delle
concessioni, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione,
intervento cautelare e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo
quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di
regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante». L'Authority
avrà anche il compiti di stilare le linee guida per l'attuazione del codice
insieme al Mit, gestirà l'albo dei commissari di gara, l'elenco delle società
in house, la qualificazione delle stazioni appaltanti. E dovrà anche
controllare il rispetto delle quote di assegnazione degli appalti in house da
parte delle concessionarie. Crescono anche i poteri sanzionatori. Potranno
essere colpite le Pa inadempienti sulla comunicazione delle varianti, le
stazioni appaltanti carenti nei controlli in cantiere, le imprese che non
denunciano fenomeni di estorsione e corruzione.
Appalti green
La richiesta di prevedere
misure volte a favorire l'attenzione all'ambiente nelle procedure di
affidamento degli appalti si arricchisce di una nuova prescrizione: di un
parametro basato «sui costi del ciclo di vita» delle opere tra i criteri di
aggiudicazione che delle gare. Si stabilisce inoltre l'obbligo di prevedere un
«maggior punteggio per i lavori, beni e servizi che presentano un minore
impatto sulla salute e sull'ambiente».
Arbitrati
Possibili solo quelli amministrati. E comunque sotto il controllo pubblico, riducendo i costi e assicurando il possesso dei requisiti di integrità e imparzialità in capo agli arbitri e agli eventuali ausiliari.
Possibili solo quelli amministrati. E comunque sotto il controllo pubblico, riducendo i costi e assicurando il possesso dei requisiti di integrità e imparzialità in capo agli arbitri e agli eventuali ausiliari.
Appalto integrato
Restrizioni all'appalto integrato e valorizzazione dei concorsi di
progettazione. Bisognerà tenere conto del contenuto innovativo o tecnologico
delle opere oggetto dell'appalto, in rapporto al valore complessivo dei lavori,
prevedendo di norma la messa in gara del progetto esecutivo. Salta, però, la
limitazione dell'appalto integrato agli appalti nei quali il contenuto
tecnologico superi in valore il 70 per quelle cento dell'importo totale dei
lavori. Viene, poi, vietato il ricorso all'affidamento sulla base del solo preliminare.
E viene escluso per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria il
ricorso al criterio del massimo ribasso.
Autostrade
Autostrade in gara. La riforma
prevede l'avvio delle procedure per l'affidamento delle nuove concessioni
autostradali non meno di 24 mesi prima della scadenza di quelle in essere, «con
revisione del sistema delle concessioni autostradali in conformità alla nuova
disciplina generale delle concessioni». Per le concessioni in scadenza alla
data di entrata in vigore del decreto delegato dovrà essere prevista una
specifica disciplina transitoria che assicuri il rispetto dei principi di
evidenza pubblica.
Avcpass
La banca dati per la verifica
dei requisiti per l'accesso alle gare andrà riorganizzata. Nel capitolo
dedicato dalla riforma alla qualificazione e ai requisiti delle imprese, la
delega inserisce anche un riferimento ad Avcpass, la banca dati oggetto di polemiche
ormai da anni. Nel nuovo Codice bisognerà prevedere anche «la revisione e
semplificazione dell'attuale sistema», per renderlo di facile utilizzo per gli
operatori. La competenza sull'archivio, però, passerà dall'Anac al ministero
delle Infrastrutture, che ne curerà la tenuta.
Avvalimento
Il testo precisa che il «contratto di avvalimento» dovrà indicare «nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nonché circa l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto». Il tutto però nel rispetto dei principi comunitari
Il testo precisa che il «contratto di avvalimento» dovrà indicare «nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nonché circa l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto». Il tutto però nel rispetto dei principi comunitari
Bandi tipo
Si rafforzano i poteri di
regolazione («soft law») esercitati dall'Anticorruzione. Tra questi acquistano
un ruolo di rilevo i bandi-tipo. Gli obiettivo sono due: evitare il fenomeno
dei bandi su misura e ridurre il contenzioso legato a errate interpretazioni
delle norme. L'Autorità ha già predisposto alcuni modelli, che faticano però a
imporsi per la mancanza di sanzioni per gli enti che si discostano dagli
standard previsti dall'Anac. Ora si prevede di conferire a questi atti
«efficacia vincolante».
Beni culturali
La delega prevede la necessità di riordinare e semplificare le norme in materia
di beni culturali «garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti».