1 aprile 2016

Fatturazione elettronica, tutte le novità per la Pa e i privati

di Fabrizio Vomero

Il Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in attuazione del primo comma, lettere d) e g), dell’articolo 9 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha impresso una nuova accelerazione al percorso di semplificazione del fisco italiano attraverso l’adozione dello strumento della fatturazione elettronica anche nei rapporti tra privati.
Lo scopo primario perseguito dal legislatore delegato è di incrementare la tracciabilità delle operazioni, con ciò ostacolando i fenomeni, tristemente diffusi, dell’evasione e dell’elusione fiscale relative all’imposta sul valore aggiunto.


A differenza della fattura tradizionale, la fatturazione elettronica viene generata informaticamente e, mediante la firma digitale e la marcatura temporale, garantisce l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto del documento.
La fatturazione elettronica è già divenuta obbligatoria per tutte le articolazioni della Pubblica Amministrazione dal 31 marzo 2015.
Il passo successivo è rappresentato dall’estensione, in via facoltativa, dello strumento anche alle operazioni, soggette all’IVA, concluse tra privati.
In tal senso, l’articolo 1 del D. Lgs. n. 127/2015 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.
A partire dal successivo 1° gennaio 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà mettere a disposizione dei soggetti passivi il Sistema di Interscambio (SDI), già creato per la fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Il formato stabilito è conforme alle specifiche dell’allegato A del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, del 3 aprile 2013, n. 55.
I contribuenti, sempre a decorrere dal primo giorno del 2017, possono scegliere la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, anche mediante il Sistema di Interscambio, dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.
L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata sino al termine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.
Ai contribuenti che, dopo aver optato per la trasmissione telematica, dovessero trasmettere dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione amministrativa stabilita dal primo comma dell’art. 11 del D. Lgs. n. 471/97.
Con la stessa decorrenza, l’art. 2 del citato D. Lgs. n. 127/2015 stabilisce che i soggetti che esercitino commercio al minuto e attività assimilate a norma dell’art. 22 del D.P.R. 633/1972, possano optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel predetto decreto.
Naturalmente, non mancano diversi incentivi per chi scelga la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi.
Infatti, l’art. 3 del D. Lgs. n. 127/2015 stabilisce, a favore di tali contribuenti, l’esonero dall’obbligo di fornire una serie di comunicazioni, come quelle di cui alla normativa sul c.d. “spesometro”, di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010, o sulle “operazioni black list”,  di cui al primo comma dell’art. 1 del D.L. n. 40/2010.
Ancora, i rimborsi di cui all’articolo 30 del D.P.R. 633/1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti definiti nel secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e) della medesima norma.


Ai soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, nei modi che saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, il testo vigente del D. Lgs. n. 127/2015 offre anche la riduzione di un anno dei termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi.