di Fabrizio Vomero
Il Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
in attuazione del primo comma, lettere d)
e g), dell’articolo 9 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha
impresso una nuova accelerazione al percorso di semplificazione del fisco
italiano attraverso l’adozione dello strumento della fatturazione elettronica
anche nei rapporti tra privati.
Lo scopo
primario perseguito dal legislatore delegato è di incrementare la tracciabilità
delle operazioni, con ciò ostacolando i fenomeni, tristemente diffusi,
dell’evasione e dell’elusione fiscale relative all’imposta sul valore aggiunto.
A
differenza della fattura tradizionale, la fatturazione elettronica viene
generata informaticamente e, mediante la firma digitale e la marcatura
temporale, garantisce l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto
del documento.
La
fatturazione elettronica è già divenuta obbligatoria per tutte le articolazioni
della Pubblica Amministrazione dal 31 marzo 2015.
Il passo
successivo è rappresentato dall’estensione, in via facoltativa, dello strumento
anche alle operazioni, soggette all’IVA, concluse tra privati.
In tal
senso, l’articolo 1 del D. Lgs. n. 127/2015 prevede che, a decorrere dal 1°
luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti,
gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la
conservazione delle fatture elettroniche.
A partire
dal successivo 1° gennaio 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze
dovrà mettere a disposizione dei soggetti passivi il Sistema di Interscambio
(SDI), già creato per la fatturazione nei confronti della Pubblica
Amministrazione, ai fini della
trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali
variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti
residenti nel territorio dello Stato.
Il formato stabilito è conforme alle specifiche
dell’allegato A del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato
di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione,
del 3 aprile 2013, n. 55.
I
contribuenti, sempre a decorrere dal primo giorno del 2017, possono scegliere
la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, anche mediante il Sistema
di Interscambio, dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle
relative variazioni.
L’opzione
ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata sino al termine del
quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in
quinquennio.
Ai
contribuenti che, dopo aver optato per la trasmissione telematica, dovessero
trasmettere dati incompleti o
inesatti, si applica la sanzione amministrativa stabilita dal primo comma
dell’art. 11 del D. Lgs. n. 471/97.
Con la stessa decorrenza, l’art. 2 del citato
D. Lgs. n. 127/2015 stabilisce che i soggetti che esercitino commercio al
minuto e attività assimilate a norma dell’art. 22 del D.P.R. 633/1972, possano
optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia
delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi indicate nel predetto decreto.
Naturalmente, non mancano diversi incentivi per
chi scelga la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei
corrispettivi.
Infatti, l’art. 3 del D. Lgs. n. 127/2015 stabilisce, a
favore di tali contribuenti, l’esonero dall’obbligo di fornire una serie di
comunicazioni, come quelle di cui alla normativa sul c.d. “spesometro”, di cui
all’art. 21 del D.L. n. 78/2010, o sulle “operazioni black list”, di cui
al primo comma dell’art. 1 del D.L. n. 40/2010.
Ancora, i rimborsi di cui all’articolo 30 del D.P.R.
633/1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione
della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti definiti nel
secondo comma, lettere a), b), c),
d) ed e) della medesima norma.
Ai soggetti che garantiscano la tracciabilità
dei pagamenti ricevuti ed effettuati, nei modi che
saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, il testo vigente del D.
Lgs. n. 127/2015 offre anche la
riduzione di un anno dei termini di decadenza per la notificazione degli avvisi
di accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi.