di Gaetano Palombelli, UPI
La
legge 56/2014 ha avviato il superamento dell’ordinamento provinciale uniforme
ereditato dagli albori dello Stato unitario, attraverso l’istituzione delle Città
metropolitane (ad oltre 20 anni dal loro annuncio) e la trasformazione delle
Province in enti di secondo grado.
Il
Governo politico di secondo grado delle Province è stato introdotto ormai in
tutte le regioni a statuto ordinario e si completerà tra qualche settimana con
il rinnovo degli organi delle 7 Province in scadenza nel 2016. Parallelamente è
stato avviato il riordino degli enti di area vasta anche nelle regioni a
statuto speciale, con soluzioni differenziate che comunque configurano gli enti
di area vasta come enti di derivazione comunale.
Ai
Sindaci e agli amministratori comunali la legge 56/14 chiede di riordinare tutto
il governo locale, sia di prossimità che di area vasta, con l’obiettivo di costruire
un sistema unitario ed integrato delle autonomie locali, che sia realmente
capace di superare i conflitti e le difficoltà attuali.
La
Corte costituzionale, nella sentenza 50 del 2015, ha considerato coerente con
la Costituzione vigente la legge 56/15, in quanto rientra nella competenza
dello Stato disciplinare «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali» delle Province e gli altri aspetti di disciplina degli enti di
area vasta.
Le
funzioni di area vasta che stanno emergendo nell’attuazione della legge 56/14,
anche a livello regionale, sono di tre tipi.
A) Funzioni di
area vasta, a partire dalle funzioni fondamentali oggi
riconosciute dalla legge 56/14, come le funzioni di programmazione e
pianificazione e le funzioni di tipo gestionale su viabilità, edilizia
scolastica e ambiente, che devono essere rilette in una prospettiva in cui
l’area vasta diventa un “hub” delle autonomie locali per mettere a fattor
comune risorse e competenze.
B) Funzioni
delegate dalle leggi regionali, nelle
materie di competenza regionale, laddove la Regione ritenga che il livello ottimale per
l’esercizio delle funzioni amministrative sia quello dell’area vasta
assicurando le risorse necessarie e le forme di gestione più adeguate a
garantire i servizi ai cittadini e ai territori.
C) Funzioni
trasversali di supporto ai Comuni
(come le centrali di committenza e le stazioni uniche appaltanti, l’assistenza
tecnica, la raccolta dati e la statistica, i sistemi info rmativi,
l’avvocatura, gli uffici Europa, la gestione unitaria di procedure selettive e
concorsi, ecc.) che possono offrire una grande prospettiva di qualificazione
dei servizi e degli investimenti pubblici locali.
Queste
diverse funzioni devono trovare una necessaria copertura finanziaria che, a
regime, può essere realizzata da una riforma del sistema di finanziamento degli
enti di area vasta, con il passaggio da un sistema fondato su tributi propri ad
un sistema di finanza derivata che tenga conto del nuovo assetto
costituzionale.
La
riforma costituzionale che sarà sottoposta a referendum confermativo nel mese
di ottobre, abolendo le Province dalla Costituzione, offre una coerente copertura
al processo di riordino degli enti locali avviato con la legge 56/2014, prevedendo
che i territori non ricadenti in Città metropolitane siano amministrati dagli Enti
di area vasta, così come disciplinati dal legislatore statale e dal legislatore
regionale[1].
La
forma di Stato della Repubblica è semplificata: da 4 livelli di governo in
conflitto (Comuni, Province/Città metropolitane, Regioni, Stato) si passa a 3 livelli
di governo (Comuni/Città metropolitane, Regioni, Stato) che devono cooperare
tra di loro.
Il
governo politico delle autonomie locali è ricomposto in capo ai Sindaci, attraverso
i Comuni, le Città metropolitane e gli Enti di area vasta, che si configurano
ormai come “Case dei Comuni” nelle quali è possibile superare la logica della
“amministrazione ente per ente” ed adottare moduli di “amministrazione
condivisa”.
Le
assemblee dei Sindaci delle aree vaste (e delle aree metropolitane) possono
diventare lo snodo per consolidare il processo di razionalizzazione della spesa
pubblica territoriale e per migliorare svolgimento delle funzioni pubbliche a
livello locale, attraverso la condivisione tra Comuni ed enti di area vasta dei
servizi strumentali come le stazioni appaltanti, il riordino del sistema dei
servizi pubblici locali, la promozione delle unioni o fusioni tra Comuni.
Le
Regioni, se sarà approvata la riforma costituzionale, “fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area
vasta definiti con legge dello Stato” (che oggi si trovano nella legge
56/14), potranno adottare le “ulteriori
disposizioni” per individuare le funzioni e le dimensioni più adeguate dei
nuovi enti di area vasta (visto che è abrogato l’articolo 133, comma 1, della
Costituzione) adattando il modello statale della “Casa dei Comuni” alle loro
specificità, in modo da costruire un equilibrio tra i diversi territori.
Nella
definizione del numero e delle funzioni degli enti di area vasta sarà
indispensabile salvaguardare l’identità storico-culturale ed economico-sociale
delle comunità locali, tenendo conto del fatto che in tutti i paesi europei
esiste un livello di governo intermedio che presenta caratteristiche peculiari,
per dimensioni, sistemi di governo, funzioni e risorse.
In
Italia, visto che il 70% della popolazione non vive nelle grandi aree
metropolitane, i nuovi Enti di area vasta dovranno contribuire a dare pari
dignità sociale e pari condizioni di accesso ai servizi ai cittadini dei loro
territori, in modo che il capitale sociale sia accumulato e distribuito con
intelligenza, valorizzando le autonomie come risorsa essenziale per lo sviluppo
equilibrato del Paese.
[1] Art. 40, comma 4
(Disposizioni
finali)
…
4. Per gli enti
di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili
ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge
dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge
regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è
stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la
Regione.
…