di Sergio Trovato
Avvocato Patrocinante in Cassazione
Avvocato Patrocinante in Cassazione
Il condono delle violazioni
commesse in materia di tributi locali è un evento del tutto eccezionale.
I comuni, infatti, non possono
istituire con regolamento la sanatoria dei tributi locali senza un limite
temporale. La definizione agevolata prevista dalla legge 289/2002 riguardava solo
le violazioni commesse negli anni antecedenti alla sua entrata in vigore.
In questi termini si è espressa la Corte dei conti, sezione regionale di
controllo per la Campania, con il parere 143/2016.
Secondo i giudici contabili non
si possono introdurre fattispecie di condono per un periodo indefinito, anche
se la legge non ha stabilito espressamente l’ambito di operatività della
sanatoria. L’articolo 13 della legge 289/2002 “deve essere oggetto di stretta interpretazione
considerato che l’istituzione di meccanismi di “definizione agevolata”
relativamente ad obblighi rimasti totalmente o parzialmente inadempiuti da
parte di contribuenti ha (o dovrebbe avere) indubbiamente natura di evento
eccezionale nell’ambito dell’ordinamento giuridico”.
Pertanto, il 31 dicembre
2002 rappresenta “un limite temporale invalicabile” per la regolarizzazione di
errori e omissioni. Anche il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
prima sezione, con la sentenza 1765/2014, ha affermato che è illegittimo per
eccesso di potere il regolamento comunale che ha istituito il condono delle
violazioni commesse dai contribuenti in materia di tassa rifiuti a distanza di
7 anni dall’entrata in vigore della legge che ha dato ai comuni questa facoltà.
Per i giudici amministrativi il condono dei tributi
locali poteva essere deliberato solo per gli obblighi "precedentemente non
adempiuti" alla data di entrata in vigore della legge stessa, limitatamente
ai periodi d’imposta antecedenti il 2003.
Con quest’ultimo parere i
giudici contabili si sono allineati alla tesi della Cassazione che ha già preso
posizione sulla questione, dichiarando illegittima la delibera del comune di
Roma che aveva istituito il condono delle liti pendenti instaurate dopo
l'entrata in vigore della Finanziaria 2003. La sezione tributaria della Corte
di cassazione, con le sentenze 12675 e 12679/2012, ha precisato che la sanatoria era ammessa solo per gli obblighi
non adempiuti dal contribuente fino al 2002 e per i procedimenti contenziosi
già pendenti.
I comuni non hanno il potere di deliberare il
condono dei tributi da loro amministrati a distanza di anni da quando il
legislatore gli ha riconosciuto questa facoltà. Nonostante l’articolo 13 della
legge 289/2002 non ponesse alcun limite temporale e non ne condizionasse l’efficacia
alle violazioni commesse e alle controversie instaurate fino all’entrata in
vigore della norma. La Finanziaria 2003 ha attribuito agli enti locali il
potere di disciplinare con regolamento la riduzione dell’ammontare delle
imposte e tasse loro dovute, escludendo o riducendo gli interessi e le sanzioni
a carico del contribuente. L’unico obbligo imposto espressamente ex lege, nel
rispetto dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), riguardava il termine
minimo di 60 giorni che doveva intercorrere tra l’entrata in vigore del
regolamento e gli adempimenti posti a carico del contribuente.