12 luglio 2016

Tributi locali, il condono a tempo

di Sergio Trovato
Avvocato Patrocinante in Cassazione

Il condono delle violazioni commesse in materia di tributi locali è un evento del tutto eccezionale.

I comuni, infatti, non possono istituire con regolamento la sanatoria dei tributi locali senza un limite temporale. La definizione agevolata prevista dalla legge 289/2002 riguardava solo le violazioni commesse negli anni antecedenti alla sua entrata in vigore. In questi termini si è espressa la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con il parere 143/2016.
Secondo i giudici contabili non si possono introdurre fattispecie di condono per un periodo indefinito, anche se la legge non ha stabilito espressamente l’ambito di operatività della sanatoria. L’articolo 13 della legge 289/2002 “deve essere oggetto di stretta interpretazione considerato che l’istituzione di meccanismi di “definizione agevolata” relativamente ad obblighi rimasti totalmente o parzialmente inadempiuti da parte di contribuenti ha (o dovrebbe avere) indubbiamente natura di evento eccezionale nell’ambito dell’ordinamento giuridico”. 


Pertanto, il 31 dicembre 2002 rappresenta “un limite temporale invalicabile” per la regolarizzazione di errori e omissioni. Anche il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, prima sezione, con la sentenza 1765/2014, ha affermato che è illegittimo per eccesso di potere il regolamento comunale che ha istituito il condono delle violazioni commesse dai contribuenti in materia di tassa rifiuti a distanza di 7 anni dall’entrata in vigore della legge che ha dato ai comuni questa facoltà. Per i giudici amministrativi il condono dei tributi locali poteva essere deliberato solo per gli obblighi "precedentemente non adempiuti" alla data di entrata in vigore della legge stessa, limitatamente ai periodi d’imposta antecedenti il 2003.
Con quest’ultimo parere i giudici contabili si sono allineati alla tesi della Cassazione che ha già preso posizione sulla questione, dichiarando illegittima la delibera del comune di Roma che aveva istituito il condono delle liti pendenti instaurate dopo l'entrata in vigore della Finanziaria 2003. La sezione tributaria della Corte di cassazione, con le sentenze 12675 e 12679/2012, ha precisato che la sanatoria era ammessa solo per gli obblighi non adempiuti dal contribuente fino al 2002 e per i procedimenti contenziosi già pendenti.

I comuni non hanno il potere di deliberare il condono dei tributi da loro amministrati a distanza di anni da quando il legislatore gli ha riconosciuto questa facoltà. Nonostante l’articolo 13 della legge 289/2002 non ponesse alcun limite temporale e non ne condizionasse l’efficacia alle violazioni commesse e alle controversie instaurate fino all’entrata in vigore della norma. La Finanziaria 2003 ha attribuito agli enti locali il potere di disciplinare con regolamento la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute, escludendo o riducendo gli interessi e le sanzioni a carico del contribuente. L’unico obbligo imposto espressamente ex lege, nel rispetto dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), riguardava il termine minimo di 60 giorni che doveva intercorrere tra l’entrata in vigore del regolamento e gli adempimenti posti a carico del contribuente.