Dottorata di ricerca - Università di Roma "Tor Vergata"
Tra le modifiche che apporterà la riforma
costituzionale, qualora l’esito del referendum dovesse essere positivo, si
rileva, nell’ambito della riduzione dei costi, la soppressione del Consiglio
nazionale per l’economia e il lavoro (CNEL) ai sensi dell’articolo 28 del testo di legge costituzionale. Tale
disposizione abroga l’articolo 99 della Costituzione che prevede il CNEL, organo
di rilevanza costituzionale, ausiliario delle Camere e del Governo, titolare di
poteri consultivi e del potere di iniziativa
legislativa con particolare riferimento alle materie oggetto della
legislazione in campo economico e sociale. L'istituzione
del CNEL fu, infatti, determinata da una decisione dell'Assemblea costituente
di escludere dalla composizione del Senato una rappresentanza della categorie
professionali[1].
A tal fine, il CNEL è composto da esperti, esponenti qualificati
della cultura economica, sociale e giuridica, e da
rappresentanti delle categorie produttive in rappresentanza del lavoro
dipendente, dei dirigenti e quadri pubblici e privati, del lavoro autonomo e delle
imprese, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del
volontariato.
Attualmente la legge 30
dicembre 1986, n. 936, che ha sostituito ed abrogato la precedente disciplina
della legge 5 gennaio 1957, n. 33, disciplina la composizione, le attribuzioni
ed il funzionamento del CNEL. Ai sensi dell'articolo 17 della
citata legge 936/1986 presso il CNEL è inoltre istituito l'archivio nazionale
dei contratti collettivi di lavoro, nonché una banca dati sul mercato del
lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro, alla cui formazione ed
aggiornamento concorrono gli enti pubblici che compiono istituzionalmente
rilevazioni sulle suddette materie.
Come precisato anche nella
relazione di accompagnamento al progetto di riforma costituzionale si dispone
la soppressione del CNEL in quanto tale organo, nel corso degli anni, ha
prodotto un numero ridotto di iniziative parlamentari; in
oltre cinquant'anni di attività il Consiglio ha elaborato 970 documenti di cui 14
disegni di legge. Inoltre, tale organo non risulta
essere più rispondente alle esigenze di raccordo con le categorie economiche e
sociali che ne avevano determinato l’istituzione.
I limitati poteri attribuiti al
CNEL, principalmente di tipo consultivo a carattere facoltativo, lo hanno reso
un organo di modesta rilevanza istituzionale con una struttura di supporto superiore
rispetto alle proprie funzioni. Lo stesso Parlamento, nel corso delle ultime
legislature, ha approvato una serie di interventi di contenimento della spesa
che hanno riguardato anche gli stanziamenti previsti per il CNEL (articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge
15 luglio 2011, n. 111), nonché il trattamento
economico dei suoi membri (articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge
30 luglio 2010, n. 122). Con l’articolo 17 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e poi con l’art. 23, commi 8-13, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata stabilita una
riduzione del numero dei suoi componenti: attualmente il CNEL è composto da 64
membri; fino al 2011 i membri erano 121.
L’articolo 41 del
testo di legge costituzionale stabilisce l’immediata applicazione della
abrogazione dell’articolo 99, così come delle disposizioni finali e transitorie
che disciplinano i profili amministrativi della soppressione del CNEL (art. 40,
comma 1). Tali disposizioni prevedono nello specifico che, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge costituzionale, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario cui affidare
la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio,
compreso quello immobiliare (come specificato nel corso dell’esame
parlamentare) nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali da
operarsi presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla
soppressione. Infine, si prevede che all’atto dell’insediamento del commissario
straordinario, decadano dall’incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti
per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza. In sede attuativa andrà pertanto chiarita
la titolarità nell’attribuzione di tali funzioni dopo la soppressione di tale
organo.
[1]
Come si rileva in G.
Guzzetta - F. S. Marini, Lineamenti di
diritto pubblico italiano ed europeo, Giappichelli, Torino, 2014, pag. 259.