8 gennaio 2018

Enti locali, dal 2018 nuovi incentivi per lampioni a risparmio energetico

Di Maria Enrica Rubino

E’ entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di bilancio 2018, in cui sono inserite disposizioni per nuovi incentivi per gli enti locali con l’obiettivo di ottenere entro il 2023 una riduzione dei consumi elettrici per l'illuminazione pubblica.

Nello specifico, il comma 697 della Legge di Bilancio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, dispone che  “al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire interventi di elevata qualità di efficientamento energetico, entro il 31 dicembre 2022, è promossa la realizzazione da parte degli enti locali di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti medesimi tali da ottenere, entro il 31 dicembre 2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 e ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell’ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano un’emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W), fermo restando quanto previsto all’articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative previste possono essere realizzati, come specificato nel comma 698, mediante la società Consip Spa che mette a disposizione gli strumenti di acquisto e di negoziazione. Gli enti possono fruire, nel limite di 288 milioni di euro, delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all’articolo 30, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il decreto di cui al comma 357 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004 è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.


A non poter accedere ai finanziamenti vi sono gli impianti per i quali siano già stati eseguiti nell’ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della legge, “interventi di efficientamento energetico nonché gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l’illuminazione pubblica a tecnologia LED”.