Di Maria Enrica Rubino
E’ entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di bilancio
2018, in cui sono inserite disposizioni per nuovi incentivi per gli enti locali con l’obiettivo di
ottenere entro il 2023 una riduzione dei consumi elettrici per l'illuminazione
pubblica.
Nello specifico, il comma 697 della Legge di
Bilancio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, dispone che “al
fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire interventi di elevata
qualità di efficientamento energetico, entro il 31 dicembre 2022, è promossa la
realizzazione da parte degli enti locali di interventi di efficientamento
energetico e di adeguamento alle normative vigenti sugli impianti di
illuminazione pubblica di proprietà degli enti medesimi tali da ottenere, entro
il 31 dicembre 2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione
pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con
riferimento agli anni 2015 e 2016 e ai punti luce esistenti nel medesimo
periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell’ultimo quadriennio o
siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente
legge, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata
tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano
un’emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W), fermo restando quanto
previsto all’articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Gli interventi di
efficientamento energetico e di adeguamento alle normative previste possono
essere realizzati, come specificato nel comma 698, mediante la società Consip
Spa che mette a disposizione gli strumenti di acquisto e di negoziazione. Gli
enti possono fruire, nel limite di 288 milioni di euro, delle agevolazioni
erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all’articolo 30, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Il decreto di cui al comma 357 del medesimo
articolo 1 della legge n. 311 del 2004 è emanato dal Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.
A non poter accedere ai
finanziamenti vi sono gli impianti per i quali siano già stati eseguiti
nell’ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in
vigore della legge, “interventi di efficientamento energetico nonché gli
impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l’illuminazione
pubblica a tecnologia LED”.